LE RESPONSABILITA´ DEL DIRETTORE DEI LAVORI LIBERO PROFESSIONISTA
21-10-2014 11:28 - News Generiche
Sempre più pressante è l´attenzione prestata dalla giurisprudenza alla posizione di garanzia del direttore dei lavori in tema di sicurezza del lavoro. Vediamo il caso di un libero professionista
di Raffaele Guariniello
Nel caso ora esaminato (Cassazione penale sez. IV, 19 agosto 2014, n. 35970, Presidente Zecca - Estensore Dell´Utri - P.M. (Parz.conf.) Scardaccione - Ric. Consonni), un architetto libero professionista designato come direttore tecnico da una s.a.s. subappaltante fu condannato per il delitto di lesione personale colposa, in quanto "aveva consentito, o comunque non impedito, che il titolare della ditta subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio, cedimento dovuto all´inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all´esecuzione dei lavori."
A sua discolpa, l´imputato osserva che il proprio ruolo era limitato "a una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell´istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d´appalto pubblico, posizione alla quale non faceva riscontro l´attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso, né del tempo necessario, né delle specifiche competenze indispensabili a tal fine."
La Sez. IV prende atto che "dal contratto di prestazione d´opera stipulato tra l´imputato e la s.a.s. è emerso come all´imputato era stata attribuita la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, unitamente e/o disgiuntamente al titolare della s.a.s. subappaltante, per la direzione tecnica dei lavori pubblici eseguiti", e che, con una missiva inviata dalla società subappaltante al Servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl (coerentemente con il contenuto del contratto di prestazione d´opera), si precisava come l´architetto, nell´organizzazione della ditta subappaltante, rivestisse la funzione di direttore tecnico, come da attestazione Soa, con competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa attestazione Soa (e quindi ivi compreso il cantiere) sulla base della specifica professionalità acquisita dallo stesso."
Prende atto, altresì, che l´imputato "disponeva ed esercitava effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perché spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò anche nell´immediatezza dell´infortunio, prima del quale l´imputato, che aveva partecipato all´organizzazione dei lavori, nessuna direttiva o disposizione aveva impartito ai fini del corretto e sicuro posizionamento dei puntelli di sostegno del solaio successivamente crollato."
A questo punto, la Sez. IV richiama "il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale va riconosciuto che il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell´infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all´esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell´organizzazione del lavoro."
Spiega che, "in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un´attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all´esecuzione del progetto nell´interesse di questi, risponde invece dell´infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell´organizzazione del cantiere."
Fonte: Ingegneri.info
di Raffaele Guariniello
Nel caso ora esaminato (Cassazione penale sez. IV, 19 agosto 2014, n. 35970, Presidente Zecca - Estensore Dell´Utri - P.M. (Parz.conf.) Scardaccione - Ric. Consonni), un architetto libero professionista designato come direttore tecnico da una s.a.s. subappaltante fu condannato per il delitto di lesione personale colposa, in quanto "aveva consentito, o comunque non impedito, che il titolare della ditta subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio, cedimento dovuto all´inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all´esecuzione dei lavori."
A sua discolpa, l´imputato osserva che il proprio ruolo era limitato "a una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell´istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d´appalto pubblico, posizione alla quale non faceva riscontro l´attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso, né del tempo necessario, né delle specifiche competenze indispensabili a tal fine."
La Sez. IV prende atto che "dal contratto di prestazione d´opera stipulato tra l´imputato e la s.a.s. è emerso come all´imputato era stata attribuita la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, unitamente e/o disgiuntamente al titolare della s.a.s. subappaltante, per la direzione tecnica dei lavori pubblici eseguiti", e che, con una missiva inviata dalla società subappaltante al Servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl (coerentemente con il contenuto del contratto di prestazione d´opera), si precisava come l´architetto, nell´organizzazione della ditta subappaltante, rivestisse la funzione di direttore tecnico, come da attestazione Soa, con competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa attestazione Soa (e quindi ivi compreso il cantiere) sulla base della specifica professionalità acquisita dallo stesso."
Prende atto, altresì, che l´imputato "disponeva ed esercitava effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perché spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò anche nell´immediatezza dell´infortunio, prima del quale l´imputato, che aveva partecipato all´organizzazione dei lavori, nessuna direttiva o disposizione aveva impartito ai fini del corretto e sicuro posizionamento dei puntelli di sostegno del solaio successivamente crollato."
A questo punto, la Sez. IV richiama "il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale va riconosciuto che il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell´infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all´esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell´organizzazione del lavoro."
Spiega che, "in tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un´attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all´esecuzione del progetto nell´interesse di questi, risponde invece dell´infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell´organizzazione del cantiere."
Fonte: Ingegneri.info